Guida e stupefacenti: dalla “probatio diabolica” alla presunzione nebulosa

Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità, interviene in modo incisivo sull’art. 187 C.d.S., come modificato dalla L. n. 177/2024, ridisegnandone la fattispecie in via interpretativa. L’obiettivo dichiarato è duplice: superare le difficoltà probatorie del sistema precedente e ricondurre la norma entro i principi di offensività e ragionevolezza. Il risultato, tuttavia, è una disciplina che apre ampie zone d’ombra applicative e lascia irrisolti nodi centrali sul piano delle garanzie.
Il mutamento del thema probandum - Per cogliere le criticità della sentenza occorre partire da ciò che cambia davvero: l’oggetto della prova nel reato di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti.
Prima della riforma del 2024, la giurisprudenza di legittimità era consolidata nel richiedere una duplice prova per la configurabilità del reato. Non era sufficiente la mera positività agli accertamenti tecnici, ma occorreva dimostrare cumulativamente: 1) Lo stato di alterazione psico-fisica del conducente, ossia una compromissione effettiva delle capacità di guida, “conclamata” e desumibile da elementi sintomatici esterni (andatura barcollante, eloquio sconnesso, pupille dilatate, stato confusionale). 2) Il nesso causale tra tale alterazione e l’assunzione di sostanze stupefacenti, da provare mediante accertamenti tecnici su campioni biologici.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che il reato non consisteva nel "guidare dopo aver assunto" sostanze stupefacenti, bensì nel "guidare in stato di alterazione causato da tale assunzione" [Cass. Pen., Sez. 4, N. 3900 del 02-02-2021; Cass. Pen., Sez. 4, N. 5793 del 15-02-2021; Cass. Pen., Sez. 4, N. 15078 del 14-05-2020; Cass. Pen., Sez. 4, N. 32252 del 02-09-2022]. Di conseguenza, la semplice positività a un test, specialmente quello delle urine che rileva un'assunzione anche remota, non era di per sé sufficiente a fondare una condanna in assenza di prove concrete sullo stato di alterazione al momento della guida. Questa impostazione, sebbene garantista, secondo la Corte Costituzionale rendeva l’accertamento del reato eccessivamente complesso, fino a configurare una vera e propria “probatio diabolica” per l’accusa.
Da reato di pericolo concreto a pericolo presunto - Con la riforma del 2024 e l’interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Corte, la struttura del reato muta radicalmente. Il reato viene trasformato da reato di danno (o di pericolo concreto) a reato di pericolo presunto, seppure fondato su una presunzione iuris tantum, che opera solo al ricorrere di determinate condizioni scientifiche.
Il nuovo thema probandum, quindi, non è più l’alterazione sintomatica del singolo conducente, ma la prova che il conducente avesse nel proprio organismo una sostanza stupefacente in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale.
La Corte precisa che la punibilità richiede l’accertamento della ... presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi corporei dell'agente, in un momento cronologicamente prossimo alla guida. Tali sostanze, per qualità e quantità (in relazione alle matrici biologiche), devono risultare generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle capacità di controllo del veicolo.
Ed è qui che iniziano i problemi; in particolare, lo spostamento del focus probatorio dall'effetto sull'individuo (alterazione conclamata) all'idoneità della sostanza a produrre un effetto su un modello astratto ("assuntore medio") potrebbe essere la fonte principale delle problematiche applicative.
Il nodo dell’“assuntore medio” - Il baricentro della valutazione si sposta dall’effetto sul soggetto concreto all’idoneità della sostanza a produrre un effetto su un modello astratto, il parametro dell’“assuntore medio” che, però, è concettualmente fragile e potenzialmente in conflitto con il principio di personalità della responsabilità penale e con il principio di offensività "in concreto" [Corte Cost., sentenza n. 109 del 25 maggio 2016].
Gli effetti delle sostanze stupefacenti sono notoriamente soggettivi e dipendono da molteplici fattori: tolleranza, assuefazione, metabolismo, peso, età, condizioni di salute. Il caso emblematico è quello dell’assuntore abituale. Un soggetto con elevata tolleranza può presentare concentrazioni ematiche che, per un assuntore occasionale, sarebbero altamente invalidanti, ma che su di lui non producono alcuna compromissione significativa.
Secondo il nuovo schema, tuttavia, quel soggetto potrebbe essere condannato non perché guida pericolosamente, ma perché la sua condizione biologica è ritenuta pericolosa in astratto. Il rischio è una violazione dei principi di proporzionalità e offensività (artt. 3 e 25, co. 2, Cost.).
Concetti scientifici indeterminati e discrezionalità del giudice - La sentenza affida la punibilità a categorie scientifiche non definite normativamente, tra cui:
• “Qualità e quantità generalmente idonee”: parametro rimesso alle “attuali conoscenze scientifiche”, per loro natura non sempre univoche, in evoluzione e talvolta ancora ignote, come nel campo delle droghe sintetiche. Il rischio è quello di una “norma penale in bianco a contenuto scientifico”, con conseguente instabilità e potenziale disparità di trattamento a seconda della letteratura scientifica o del consulente tecnico nominato nel singolo processo.
• “Prossimità cronologica” e “perdurante efficacia”: la Corte richiede che l’assunzione sia “sufficientemente recente da rendere la guida pericolosa” e che la sostanza sia "ancora in grado di produrre un effetto di alterazione"; non vengono fornite indicazioni su criteri temporali precisi e si lascia, quindi, al giudice un'ampia discrezionalità nell'interpretare dati scientifici complessi (come le curve di assorbimento ed eliminazione delle diverse sostanze), con un elevato margine di incertezza.
La sentenza, quindi, pone il ruolo del giudice in una posizione ambigua. Da un lato, sembra ridurlo a "mero fruitore" di dati scientifici forniti da periti e consulenti; dall'altro, gli affida il compito di "accertare, caso per caso, la sussistenza di un concreto pericolo", interpretando tali dati per verificare se la condotta rientri nell'area del penalmente rilevante. Questo onere richiede al giudice competenze extragiuridiche per valutare la validità e l'affidabilità delle perizie, spesso in assenza di protocolli scientifici standardizzati e
Le incertezze emergono in diverse situazioni concrete:
- Uso terapeutico di psicotropi (ansiolitici, antidepressivi, oppiacei): il soggetto può risultare positivo e presentare alterazioni, ma la sentenza non offre criteri chiari per distinguere l’uso lecito da quello penalmente rilevante, né per valutare la pericolosità in presenza di assuefazione e controllo medico. Si rischierebbe di punire un soggetto che guida in condizioni di sicurezza, ma la cui condizione biologica soddisfa i criteri astratti di pericolosità definiti dalla Corte.
- Metaboliti inattivi, tipici dei cannabinoidi, rilevabili per giorni o settimane nelle urine: sebbene la sentenza richieda che la sostanza sia "ancora in grado di produrre effetti negativi", la distinzione tecnica tra principi attivi e metaboliti inattivi può essere complessa. Un accertamento che non distingua chiaramente tra i due, potrebbe portare a una condanna basata sulla mera positività a tracce non più psicoattive, in palese contrasto con il requisito della potenziale pericolosità della guida.
- Scelta del liquido corporeo: la Corte ritiene sufficiente l’analisi di “uno dei liquidi corporei”, ma richiede al contempo richiede "prossimità cronologica" dell'assunzione dello stupefacente; basterebbe, quindi, l’analisi di uno solo dei liquidi corporei, evidentemente a scelta di chi lo effettua. Questo crea un'aporia: com’è noto, un esame delle urine positivo indica un'assunzione che può essere remota, mentre un esame del sangue (o salivare) negativo indica l'assenza di principio attivo in circolo al momento del prelievo; basarsi sul solo esame delle urine per affermare la pericolosità della guida sarebbe scientificamente e giuridicamente problematico, eppure l'ambiguità della pronuncia potrebbe consentirlo.
In conclusione, l'intervento della Corte Costituzionale, nel tentativo di rendere più efficace la repressione della guida sotto l'effetto di stupefacenti, sostituisce la prova dell’alterazione concreta con una presunzione di pericolosità ancorata a parametri scientifici astratti ("assuntore medio") e indeterminati ("qualità e quantità idonee"). Questo approccio, se da un lato semplifica l'onere probatorio dell'accusa, dall'altro introduce significative incertezze che minano la prevedibilità della norma penale e rischiano di portare a condanne per condotte prive di un'effettiva offensività in concreto.
La Corte avrebbe potuto essere più coraggiosa o, quanto meno, più chiara (ci si permette di rilevare), indicando criteri applicativi più stringenti; il nuovo assetto rischia di trasferire sul giudice un compito di bilanciamento tecnico‑scientifico che esula dalla sua natura, con conseguenze di incertezza e disparità applicativa, dal piano della valutazione della prova a quello, ben più delicato, dei confini stessi del penalmente rilevante.
Roberto Randazzo
A chi potrebbe piacere questo articolo?
Guida e stupefacenti: dalla “probatio diabolica” alla presunzione nebulosa

Data di pubblicazione:
30 gen 2026
Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità, interviene in modo incisivo sull’art. 187 C.d.S., come modificato dalla L. n. 177/2024, ridisegnandone la fattispecie in via interpretativa. L’obiettivo dichiarato è duplice: superare le difficoltà probatorie del sistema precedente e ricondurre la norma entro i principi di offensività e ragionevolezza. Il risultato, tuttavia, è una disciplina che apre ampie zone d’ombra applicative e lascia irrisolti nodi centrali sul piano delle garanzie.
Il mutamento del thema probandum - Per cogliere le criticità della sentenza occorre partire da ciò che cambia davvero: l’oggetto della prova nel reato di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti.
Prima della riforma del 2024, la giurisprudenza di legittimità era consolidata nel richiedere una duplice prova per la configurabilità del reato. Non era sufficiente la mera positività agli accertamenti tecnici, ma occorreva dimostrare cumulativamente: 1) Lo stato di alterazione psico-fisica del conducente, ossia una compromissione effettiva delle capacità di guida, “conclamata” e desumibile da elementi sintomatici esterni (andatura barcollante, eloquio sconnesso, pupille dilatate, stato confusionale). 2) Il nesso causale tra tale alterazione e l’assunzione di sostanze stupefacenti, da provare mediante accertamenti tecnici su campioni biologici.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che il reato non consisteva nel "guidare dopo aver assunto" sostanze stupefacenti, bensì nel "guidare in stato di alterazione causato da tale assunzione" [Cass. Pen., Sez. 4, N. 3900 del 02-02-2021; Cass. Pen., Sez. 4, N. 5793 del 15-02-2021; Cass. Pen., Sez. 4, N. 15078 del 14-05-2020; Cass. Pen., Sez. 4, N. 32252 del 02-09-2022]. Di conseguenza, la semplice positività a un test, specialmente quello delle urine che rileva un'assunzione anche remota, non era di per sé sufficiente a fondare una condanna in assenza di prove concrete sullo stato di alterazione al momento della guida. Questa impostazione, sebbene garantista, secondo la Corte Costituzionale rendeva l’accertamento del reato eccessivamente complesso, fino a configurare una vera e propria “probatio diabolica” per l’accusa.
Da reato di pericolo concreto a pericolo presunto - Con la riforma del 2024 e l’interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Corte, la struttura del reato muta radicalmente. Il reato viene trasformato da reato di danno (o di pericolo concreto) a reato di pericolo presunto, seppure fondato su una presunzione iuris tantum, che opera solo al ricorrere di determinate condizioni scientifiche.
Il nuovo thema probandum, quindi, non è più l’alterazione sintomatica del singolo conducente, ma la prova che il conducente avesse nel proprio organismo una sostanza stupefacente in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale.
La Corte precisa che la punibilità richiede l’accertamento della ... presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi corporei dell'agente, in un momento cronologicamente prossimo alla guida. Tali sostanze, per qualità e quantità (in relazione alle matrici biologiche), devono risultare generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle capacità di controllo del veicolo.
Ed è qui che iniziano i problemi; in particolare, lo spostamento del focus probatorio dall'effetto sull'individuo (alterazione conclamata) all'idoneità della sostanza a produrre un effetto su un modello astratto ("assuntore medio") potrebbe essere la fonte principale delle problematiche applicative.
Il nodo dell’“assuntore medio” - Il baricentro della valutazione si sposta dall’effetto sul soggetto concreto all’idoneità della sostanza a produrre un effetto su un modello astratto, il parametro dell’“assuntore medio” che, però, è concettualmente fragile e potenzialmente in conflitto con il principio di personalità della responsabilità penale e con il principio di offensività "in concreto" [Corte Cost., sentenza n. 109 del 25 maggio 2016].
Gli effetti delle sostanze stupefacenti sono notoriamente soggettivi e dipendono da molteplici fattori: tolleranza, assuefazione, metabolismo, peso, età, condizioni di salute. Il caso emblematico è quello dell’assuntore abituale. Un soggetto con elevata tolleranza può presentare concentrazioni ematiche che, per un assuntore occasionale, sarebbero altamente invalidanti, ma che su di lui non producono alcuna compromissione significativa.
Secondo il nuovo schema, tuttavia, quel soggetto potrebbe essere condannato non perché guida pericolosamente, ma perché la sua condizione biologica è ritenuta pericolosa in astratto. Il rischio è una violazione dei principi di proporzionalità e offensività (artt. 3 e 25, co. 2, Cost.).
Concetti scientifici indeterminati e discrezionalità del giudice - La sentenza affida la punibilità a categorie scientifiche non definite normativamente, tra cui:
• “Qualità e quantità generalmente idonee”: parametro rimesso alle “attuali conoscenze scientifiche”, per loro natura non sempre univoche, in evoluzione e talvolta ancora ignote, come nel campo delle droghe sintetiche. Il rischio è quello di una “norma penale in bianco a contenuto scientifico”, con conseguente instabilità e potenziale disparità di trattamento a seconda della letteratura scientifica o del consulente tecnico nominato nel singolo processo.
• “Prossimità cronologica” e “perdurante efficacia”: la Corte richiede che l’assunzione sia “sufficientemente recente da rendere la guida pericolosa” e che la sostanza sia "ancora in grado di produrre un effetto di alterazione"; non vengono fornite indicazioni su criteri temporali precisi e si lascia, quindi, al giudice un'ampia discrezionalità nell'interpretare dati scientifici complessi (come le curve di assorbimento ed eliminazione delle diverse sostanze), con un elevato margine di incertezza.
La sentenza, quindi, pone il ruolo del giudice in una posizione ambigua. Da un lato, sembra ridurlo a "mero fruitore" di dati scientifici forniti da periti e consulenti; dall'altro, gli affida il compito di "accertare, caso per caso, la sussistenza di un concreto pericolo", interpretando tali dati per verificare se la condotta rientri nell'area del penalmente rilevante. Questo onere richiede al giudice competenze extragiuridiche per valutare la validità e l'affidabilità delle perizie, spesso in assenza di protocolli scientifici standardizzati e
Le incertezze emergono in diverse situazioni concrete:
- Uso terapeutico di psicotropi (ansiolitici, antidepressivi, oppiacei): il soggetto può risultare positivo e presentare alterazioni, ma la sentenza non offre criteri chiari per distinguere l’uso lecito da quello penalmente rilevante, né per valutare la pericolosità in presenza di assuefazione e controllo medico. Si rischierebbe di punire un soggetto che guida in condizioni di sicurezza, ma la cui condizione biologica soddisfa i criteri astratti di pericolosità definiti dalla Corte.
- Metaboliti inattivi, tipici dei cannabinoidi, rilevabili per giorni o settimane nelle urine: sebbene la sentenza richieda che la sostanza sia "ancora in grado di produrre effetti negativi", la distinzione tecnica tra principi attivi e metaboliti inattivi può essere complessa. Un accertamento che non distingua chiaramente tra i due, potrebbe portare a una condanna basata sulla mera positività a tracce non più psicoattive, in palese contrasto con il requisito della potenziale pericolosità della guida.
- Scelta del liquido corporeo: la Corte ritiene sufficiente l’analisi di “uno dei liquidi corporei”, ma richiede al contempo richiede "prossimità cronologica" dell'assunzione dello stupefacente; basterebbe, quindi, l’analisi di uno solo dei liquidi corporei, evidentemente a scelta di chi lo effettua. Questo crea un'aporia: com’è noto, un esame delle urine positivo indica un'assunzione che può essere remota, mentre un esame del sangue (o salivare) negativo indica l'assenza di principio attivo in circolo al momento del prelievo; basarsi sul solo esame delle urine per affermare la pericolosità della guida sarebbe scientificamente e giuridicamente problematico, eppure l'ambiguità della pronuncia potrebbe consentirlo.
In conclusione, l'intervento della Corte Costituzionale, nel tentativo di rendere più efficace la repressione della guida sotto l'effetto di stupefacenti, sostituisce la prova dell’alterazione concreta con una presunzione di pericolosità ancorata a parametri scientifici astratti ("assuntore medio") e indeterminati ("qualità e quantità idonee"). Questo approccio, se da un lato semplifica l'onere probatorio dell'accusa, dall'altro introduce significative incertezze che minano la prevedibilità della norma penale e rischiano di portare a condanne per condotte prive di un'effettiva offensività in concreto.
La Corte avrebbe potuto essere più coraggiosa o, quanto meno, più chiara (ci si permette di rilevare), indicando criteri applicativi più stringenti; il nuovo assetto rischia di trasferire sul giudice un compito di bilanciamento tecnico‑scientifico che esula dalla sua natura, con conseguenze di incertezza e disparità applicativa, dal piano della valutazione della prova a quello, ben più delicato, dei confini stessi del penalmente rilevante.
Roberto Randazzo
A chi potrebbe piacere questo articolo?
