L'Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: evoluzione, prassi elusive e criticità residue

L'Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: evoluzione, prassi elusive e criticità residue

L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio è uno di quegli istituti che, letti nel codice, sembrano neutri; osservati nella pratica, rivelano invece tutte le tensioni tra esigenze di speditezza e garanzie effettive del diritto di difesa.

Per lungo tempo, il sistema ha tollerato un approccio eminentemente formalistico: l’elezione di domicilio, spesso raccolta nella fase dell’identificazione ad opera della polizia giudiziaria, veniva considerata sufficiente a radicare una presunzione di conoscenza del procedimento. Poco importava che tale elezione intervenisse in un momento embrionale, talvolta a distanza di anni dall’instaurazione del giudizio, e soprattutto in assenza di qualsiasi rapporto effettivo tra imputato e difensore d’ufficio.

Il risultato è noto: processi celebrati in absentia sulla base di una fictio di conoscenza, difficilmente conciliabile con i principi dell’equo processo di matrice convenzionale. Non a caso, pur dichiarando inammissibile la questione per ragioni processuali, la Corte costituzionale (sent. n. 31/2017) aveva già colto il nodo problematico, evidenziando il rischio di un contrasto con i parametri CEDU, che impongono che l’assenza dell’imputato sia espressione di una scelta libera e consapevole.

È in questo contesto che si inserisce l’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, c.p.p. ad opera della l. n. 103/2017, poi inciso dal d.lgs. n. 150/2022. La disposizione segna un passaggio netto (almeno in teoria): l’assenso del difensore d’ufficio diviene condizione di efficacia dell’elezione di domicilio.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, n. 32586 del 5 settembre 2022; Cass., Sez. II, n. 48030 del 19 dicembre 2022) ha chiarito che l’assenza di tale assenso (scusate la cacofonia) non determina una mera inidoneità del domicilio, bensì la radicale inefficacia dell’elezione, da considerarsi tamquam non esset;  in difetto di consenso, infatti, non è possibile ricorrere al meccanismo surrogatorio di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p., dovendosi invece attivare le ordinarie forme di notificazione ex art. 157 c.p.p. ed eventualmente la procedura di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. (Cass., Sez. I, n. 17096 del 9 marzo 2021).

In poche parole, la finalità è (o quantomeno dovrebbe essere) “rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo” da parte dell’indagato assistito da un difensore non fiduciario (Cass., Sez. I, n. 9038 del 2 marzo 2023 e da Cass., Sez. V, n. 32586/2022) a tal punto da escludere che la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio possa fondare la dichiarazione di assenza, imponendo al giudice una verifica sostanziale dell’instaurazione di un effettivo rapporto professionale (Sezioni Unite n. 23948 del 28 novembre 2019).

Se il quadro normativo e giurisprudenziale appare ormai consolidato, meno lineare – e molto più problematica - è la sua applicazione pratica.

Non sono infrequenti, infatti, prassi che tendono a “neutralizzare” la portata innovativa della disposizione. Tra queste, merita una menzione particolare la diffusione di formule stereotipate nei verbali di identificazione, come: “contattato telefonicamente il difensore d’ufficio, non risponde”.

È difficile non cogliere una certa ironia involontaria: il tentativo di contatto, per sua natura aleatorio e non verificabile, viene elevato a surrogato dell’assenso richiesto dalla legge. Eppure, sul piano giuridico, la distanza tra le due situazioni è evidente; l’assenso deve essere effettivamente ricevuto dall’autorità procedente (Cass., Sez. V, n. 28903 del 5 agosto 2025); il silenzio, l’irreperibilità o il mancato riscontro non possono in alcun modo essere interpretati come consenso implicito. In assenza di tale requisito, l’elezione di domicilio è giuridicamente inesistente. Ne consegue che ogni notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. risulta affetta da nullità assoluta, in quanto inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell’atto all’imputato (Cass., Sez. V, n. 32586/2022; Cass., Sez. V, n. 28903/2025).

Accanto a queste prassi “creative”, si colloca un dato empirico difficilmente contestabile: l’elezione di domicilio avviene spesso in contesti in cui la consapevolezza dell’indagato è, nella migliore delle ipotesi, limitata. Non è raro che soggetti privi di adeguata comprensione linguistica, o semplicemente desiderosi di concludere rapidamente l’interazione con la polizia giudiziaria, aderiscano a quanto loro prospettato senza una reale percezione delle conseguenze. In questo senso, l’elezione di domicilio rischia di assumere i contorni di un atto meramente liberatorio: più che una scelta processuale, una via d’uscita immediata da una situazione percepita come gravosa. Una dinamica che mal si concilia con l’idea, sottesa all’intero sistema, di una rinuncia consapevole alla partecipazione al processo.

Il contrasto giurisprudenziale emerso nella fase successiva all’introduzione del comma 4-bis conferma la delicatezza del tema. Un primo orientamento, richiamato da Cass., Sez. II, n. 19681 del 10 maggio 2023, aveva tentato di “salvare” la funzionalità del sistema, qualificando l’elezione priva di assenso come meramente inidonea e consentendo il ricorso all’art. 161, comma 4, c.p.p.

Tuttavia, l’indirizzo ormai prevalente ha respinto tale soluzione, evidenziandone il carattere elusivo rispetto alla ratio della riforma. Ammettere una simile equiparazione significherebbe, in definitiva, svuotare di contenuto la previsione dell’assenso, reintroducendo per via interpretativa proprio quel meccanismo automatico che il legislatore aveva inteso superare.

Il punto di equilibrio individuato dalla giurisprudenza è chiaro: la speditezza del processo non può prevalere sulla effettività del diritto di difesa. Se l’assenso manca, il sistema deve arrestarsi e riattivare i meccanismi ordinari di ricerca dell’imputato, anche a costo di una maggiore complessità procedurale. In conclusione, l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio rappresenta oggi un banco di prova significativo per la tenuta del principio di effettività delle garanzie difensive. Il dato normativo e l’elaborazione giurisprudenziale hanno tracciato un percorso preciso, orientato a superare ogni automatismo.

Resta, forse, una questione più sottile ma decisiva: se il processo penale debba limitarsi a costruire presunzioni di conoscenza, oppure impegnarsi a verificarla davvero. Sul terreno della prassi quotidiana, qualche margine di “interpretazione creativa” sul punto, resiste ancora.

Roberto Randazzo

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L'Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: evoluzione, prassi elusive e criticità residue

Data di pubblicazione:

25 mar 2026

L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio è uno di quegli istituti che, letti nel codice, sembrano neutri; osservati nella pratica, rivelano invece tutte le tensioni tra esigenze di speditezza e garanzie effettive del diritto di difesa.

Per lungo tempo, il sistema ha tollerato un approccio eminentemente formalistico: l’elezione di domicilio, spesso raccolta nella fase dell’identificazione ad opera della polizia giudiziaria, veniva considerata sufficiente a radicare una presunzione di conoscenza del procedimento. Poco importava che tale elezione intervenisse in un momento embrionale, talvolta a distanza di anni dall’instaurazione del giudizio, e soprattutto in assenza di qualsiasi rapporto effettivo tra imputato e difensore d’ufficio.

Il risultato è noto: processi celebrati in absentia sulla base di una fictio di conoscenza, difficilmente conciliabile con i principi dell’equo processo di matrice convenzionale. Non a caso, pur dichiarando inammissibile la questione per ragioni processuali, la Corte costituzionale (sent. n. 31/2017) aveva già colto il nodo problematico, evidenziando il rischio di un contrasto con i parametri CEDU, che impongono che l’assenza dell’imputato sia espressione di una scelta libera e consapevole.

È in questo contesto che si inserisce l’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, c.p.p. ad opera della l. n. 103/2017, poi inciso dal d.lgs. n. 150/2022. La disposizione segna un passaggio netto (almeno in teoria): l’assenso del difensore d’ufficio diviene condizione di efficacia dell’elezione di domicilio.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, n. 32586 del 5 settembre 2022; Cass., Sez. II, n. 48030 del 19 dicembre 2022) ha chiarito che l’assenza di tale assenso (scusate la cacofonia) non determina una mera inidoneità del domicilio, bensì la radicale inefficacia dell’elezione, da considerarsi tamquam non esset;  in difetto di consenso, infatti, non è possibile ricorrere al meccanismo surrogatorio di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p., dovendosi invece attivare le ordinarie forme di notificazione ex art. 157 c.p.p. ed eventualmente la procedura di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. (Cass., Sez. I, n. 17096 del 9 marzo 2021).

In poche parole, la finalità è (o quantomeno dovrebbe essere) “rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo” da parte dell’indagato assistito da un difensore non fiduciario (Cass., Sez. I, n. 9038 del 2 marzo 2023 e da Cass., Sez. V, n. 32586/2022) a tal punto da escludere che la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio possa fondare la dichiarazione di assenza, imponendo al giudice una verifica sostanziale dell’instaurazione di un effettivo rapporto professionale (Sezioni Unite n. 23948 del 28 novembre 2019).

Se il quadro normativo e giurisprudenziale appare ormai consolidato, meno lineare – e molto più problematica - è la sua applicazione pratica.

Non sono infrequenti, infatti, prassi che tendono a “neutralizzare” la portata innovativa della disposizione. Tra queste, merita una menzione particolare la diffusione di formule stereotipate nei verbali di identificazione, come: “contattato telefonicamente il difensore d’ufficio, non risponde”.

È difficile non cogliere una certa ironia involontaria: il tentativo di contatto, per sua natura aleatorio e non verificabile, viene elevato a surrogato dell’assenso richiesto dalla legge. Eppure, sul piano giuridico, la distanza tra le due situazioni è evidente; l’assenso deve essere effettivamente ricevuto dall’autorità procedente (Cass., Sez. V, n. 28903 del 5 agosto 2025); il silenzio, l’irreperibilità o il mancato riscontro non possono in alcun modo essere interpretati come consenso implicito. In assenza di tale requisito, l’elezione di domicilio è giuridicamente inesistente. Ne consegue che ogni notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. risulta affetta da nullità assoluta, in quanto inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell’atto all’imputato (Cass., Sez. V, n. 32586/2022; Cass., Sez. V, n. 28903/2025).

Accanto a queste prassi “creative”, si colloca un dato empirico difficilmente contestabile: l’elezione di domicilio avviene spesso in contesti in cui la consapevolezza dell’indagato è, nella migliore delle ipotesi, limitata. Non è raro che soggetti privi di adeguata comprensione linguistica, o semplicemente desiderosi di concludere rapidamente l’interazione con la polizia giudiziaria, aderiscano a quanto loro prospettato senza una reale percezione delle conseguenze. In questo senso, l’elezione di domicilio rischia di assumere i contorni di un atto meramente liberatorio: più che una scelta processuale, una via d’uscita immediata da una situazione percepita come gravosa. Una dinamica che mal si concilia con l’idea, sottesa all’intero sistema, di una rinuncia consapevole alla partecipazione al processo.

Il contrasto giurisprudenziale emerso nella fase successiva all’introduzione del comma 4-bis conferma la delicatezza del tema. Un primo orientamento, richiamato da Cass., Sez. II, n. 19681 del 10 maggio 2023, aveva tentato di “salvare” la funzionalità del sistema, qualificando l’elezione priva di assenso come meramente inidonea e consentendo il ricorso all’art. 161, comma 4, c.p.p.

Tuttavia, l’indirizzo ormai prevalente ha respinto tale soluzione, evidenziandone il carattere elusivo rispetto alla ratio della riforma. Ammettere una simile equiparazione significherebbe, in definitiva, svuotare di contenuto la previsione dell’assenso, reintroducendo per via interpretativa proprio quel meccanismo automatico che il legislatore aveva inteso superare.

Il punto di equilibrio individuato dalla giurisprudenza è chiaro: la speditezza del processo non può prevalere sulla effettività del diritto di difesa. Se l’assenso manca, il sistema deve arrestarsi e riattivare i meccanismi ordinari di ricerca dell’imputato, anche a costo di una maggiore complessità procedurale. In conclusione, l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio rappresenta oggi un banco di prova significativo per la tenuta del principio di effettività delle garanzie difensive. Il dato normativo e l’elaborazione giurisprudenziale hanno tracciato un percorso preciso, orientato a superare ogni automatismo.

Resta, forse, una questione più sottile ma decisiva: se il processo penale debba limitarsi a costruire presunzioni di conoscenza, oppure impegnarsi a verificarla davvero. Sul terreno della prassi quotidiana, qualche margine di “interpretazione creativa” sul punto, resiste ancora.

Roberto Randazzo


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