Le occasioni sfumano, i sistemi restano: il portale dei depositi telematici e le asimmetrie del processo penale digitale

Il recente esito referendario sembra aver consegnato un messaggio chiaro: la separazione delle carriere non è, oggi, il nodo centrale della Giustizia, ma solo un tema divisivo, ideologico e, per il cittadino medio, anche piuttosto astratto.
Bene, ci si inchina dinanzi al Volere Sovrano del Popolo Italiano.
Nel prendere atto di tale “scelta”, non resta che spostare lo sguardo, quindi, su ciò che dovrebbe essere immediatamente percepibile, quantomeno dagli addetti ai lavori, ovvero quei problemi concreti, che non hanno nulla di teorico, ma sono “lacrime e sangue”, e che ogni avvocato si trova ad affrontare quotidianamente (nell’interesse del proprio assistito), perché incidono direttamente sul diritto di difesa.
Problemi meno visibili nel dibattito pubblico (sui quali il Popolo Italiano non è chiamato a decidere), ma estremamente reali per chi, nel sistema giustizia, ci vive ogni giorno.
Uno di questi, tra gli altri, è il Portale dei Depositi Telematici.
Il P.D.T. nasce formalmente nell’alveo della digitalizzazione del processo penale, trovando il suo fondamento normativo primario nell'art. 111-bis del codice di procedura penale (introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia - D.lgs. n. 150/2022), che sancisce il principio dell'obbligatorietà del deposito telematico per atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento. La sua disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, che ha modificato il precedente D.M. 44/2011, definendo le regole tecniche del sistema.
Ma la sua genesi reale è diversa: è figlio dell’emergenza sanitaria. Non di una visione organica, ma della necessità, imposta dal Covid-19, di non fermare l'attività giudiziaria attraverso la legislazione emergenziale (in particolare, il D.L. n. 137/2020, il celeberrimo “Decreto Ristori”).
Prima di allora, è bene ricordarlo senza indulgenze, nel processo penale non era consentito l’uso della PEC nemmeno per i depositi difensivi ordinari; una chiusura culturale, prima ancora che tecnica, che ha segnato per anni il rapporto tra difesa e strumenti digitali. Il P.D.T., dunque, non rappresenta un punto di arrivo, ma un compromesso tardivo, la cui implementazione è stata accelerata più dalla necessità che da una ponderata progettazione sistemica. In poche parole, dopo l’esperimento dettato dal Covid-19, non si poteva più tornare indietro.
Il problema è che, a distanza di anni, quel compromesso è rimasto tale.
Il Portale dei Depositi Telematici, nella sua struttura attuale, è uno strumento monco. Consente il deposito di atti, nulla di più. Non è un ambiente di lavoro, non è un sistema di interlocuzione, non è un vero fascicolo digitale. È, tecnicamente, una “casella evoluta di invio”, priva di qualunque reale interazione sostanziale con il fascicolo processuale. La normativa tecnica stessa lo definisce come lo strumento che "consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento" (decreto 29 dicembre 2023, n. 217], confermando la sua natura unidirezionale.
E qui emerge la prima, macroscopica, frattura: quella con App, lo strumento in uso alla magistratura (giudicante e requirente, per sempre insieme, anche sotto il profilo telematico).
Il sistema della magistratura consente una gestione integrata del fascicolo, la consultazione dinamica degli atti, l’annotazione, l’organizzazione del lavoro giudiziario. È, in altri termini, uno strumento vivo (anche se, si sente dire dagli interessati, mal funzionante), pensato per accompagnare il processo decisionale. Il P.D.T., invece, si limita a ricevere documenti, senza restituire nulla: nessuna visibilità effettiva sullo stato del fascicolo, nessuna certezza sull’inserimento tempestivo degli atti, nessuna interazione reale.
L’avvocato deposita, ma non vede, trasmette, ma non interagisce; il sistema acquisisce (quando funziona), ma non risponde.
Due sistemi che, quindi, coesistono ma non comunicano; questa asimmetria, già in passato oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale (con sentenza n. 96 del 20/04/2022, che ha auspicato il superamento della "irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata"), si ripropone oggi sul piano tecnologico.
Questa incomunicabilità non è solo tecnica, è culturale. Riflette una concezione del processo penale in cui la difesa, di fatto, resta esterna al flusso informativo principale. E quando si passa dal piano teorico a quello pratico, le criticità si moltiplicano.
Chi utilizza quotidianamente il P.D.T. conosce bene la fragilità del sistema: malfunzionamenti frequenti, impossibilità di accedere, rallentamenti, blocchi nelle fasi di upload, ricevute tardive o incomplete. Non è raro che il deposito, formalmente inviato nei termini, risulti “non pervenuto” o non correttamente associato al fascicolo; il tema della prova del deposito, in un sistema che dovrebbe garantire certezza e tracciabilità, diventa paradossalmente fonte di ulteriore contenzioso.
La giurisprudenza di legittimità è sempre più spesso chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze di tali disservizi. Se da un lato si è affermato un principio di garanzia, volto a non far ricadere sulla parte le conseguenze di un ritardo del sistema, dall'altro la necessità di un intervento del giudice dimostra la criticità strutturale.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’eventuale scarto temporale tra l’inserimento degli atti e il successivo rilascio della ricevuta di deposito non può gravare a carico della parte impugnante, allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell’avvenuto invio (Cass. Pen., Sez. 5, N. 40474 del 16-12-2025). Questa sentenza, pur lodevole, evidenzia il paradosso: l'affidabilità del sistema è così precaria da richiedere un'interpretazione correttiva basata sui principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU) per evitare un "eccessivo formalismo" e la creazione di "barriere che impediscono ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito"
Ai malfunzionamenti occasionali si aggiungono problemi di carattere strutturale, come la tipizzazione rigida degli atti, spesso inadeguata per la complessità del processo penale, che non contempla voci specifiche per istituti fondamentali come, per esempio, le conclusioni della parte civile (vi pare poco?).
Non solo: v’è anche la difficoltà di gestire allegati voluminosi, o determinati tipi di formato dei files, nonché la mancanza di un sistema efficiente di amministrazione delle versioni degli atti e, soprattutto, l’impossibilità di interagire con il fascicolo in modo analogo a quanto avviene nel processo civile telematico, dove il difensore può consultare, verificare, controllare in tempo reale eventuali depositi di altri soggetti processuali.
Il confronto con il processo civile, infatti, è inevitabile. Il P.C.T., pur con le sue criticità, ha costruito negli anni un ecosistema in cui il fascicolo è realmente condiviso, accessibile, trasparente. Nel penale, invece, la digitalizzazione si è fermata all’invio dell’atto (talvolta nemmeno quello, visto che, ad esempio, si è obbligati a depositare in cancelleria le copie cartacee del ricorso per cassazione).
Si obietta, talvolta, che il processo penale è diverso da quello civile, che ha finalità differenti, che impone cautele ulteriori, che non può essere semplicemente “trasposto” in digitale secondo le logiche del processo civile telematico. È un’osservazione, in linea teorica, condivisibile ma, nei fatti, un falso problema.
Se vi sono esigenze di riservatezza, esse riguardano semmai il fascicolo della Procura della Repubblica, che per sua natura richiede limiti di accesso, vincoli di segretezza, filtri ben precisi. Ma proprio per questo, quel fascicolo potrebbe essere strutturalmente distinto, con livelli di accesso differenziati e coerenti con la fase procedimentale.
Diverso è il discorso per il fascicolo del giudice, che è, per definizione, conoscibile dalle parti, consultabile in cancelleria. È il luogo in cui si forma la decisione. Non si comprende, allora, per quale ragione non possa essere reso accessibile, fruibile e consultabile anche in via telematica (senza bisogno della c.d. richiesta di accesso agli atti, che deve essere autorizzata, ma per il sol fatto di essere nominati), senza limiti temporali, secondo criteri del tutto analoghi a quelli già sperimentati, con successo relativo ma concreto, nel processo civile.
Il limite, dunque, non è nella natura del processo penale, ma nella mancanza di una reale volontà di costruire un sistema che includa, davvero, la difesa nel flusso informativo.
Tutto questo, tra l’altro, avviene - ed è forse l’aspetto più scoraggiante - in un clima di sostanziale indifferenza, anche perché il malfunzionamento del P.D.T. non è percepito come un problema sistemico, visto che non incide direttamente sull’organizzazione del lavoro giudiziario, che si poggia su strumenti diversi.
Ma per l’avvocato, e per il cittadino che rappresenta, quel malfunzionamento è determinante. È il rischio di un termine non rispettato per cause non imputabili, è l’incertezza sull’effettiva acquisizione di un atto difensivo, è la compressione, di fatto, del diritto di difesa.
La giurisprudenza è estremamente rigorosa nel sanzionare l'errore del difensore (come nel caso di un'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso negli elenchi ministeriali, ritenuta inammissibile anche se pervenuta all'ufficio corretto - Cass. Pen., Sez. U, N. 6565 del 18-02-2026), e questo "iperformalismo digitale" (Cass. Pen., Sez. 5, N. 40474 del 16-12-2025) diventa intollerabile quando il rischio dell'errore è aggravato dall'inaffidabilità dello strumento imposto per legge.
In questo senso, il P.D.T. non è solo un problema tecnologico, ma un problema di garanzie che si inserisce in un quadro più ampio, quello delle disfunzioni del sistema giustizia che - messa in soffitta la separazione delle carriere - tutti si impegnano, con entusiasmo, a risolvere al più presto!
Il primo di tutti, ovvero quello che riscuote più audience, riguarda l’eccessiva durata dei processi che, mi permetto di osservare, raramente dipende da avvocati e imputati (nonostante la vulgata al proposito!), ma da disfunzioni organizzative, carenze di personale, notifiche non eseguite, trasferimenti di magistrati, udienze con decine e decine di processi che, pertanto, non si concluderanno mai, fissazioni in appello dopo anni e anni di attesa etc.
Vedremo.
Certo, i problemi della Giustizia sono molti, e il rischio è che ve ne sia sempre uno più importante e urgente da risolvere rispetto a quello attenzionato; ragionando così, però, non si concluderà mai nulla.
Un sistema telematico inefficiente, App dei magistrati inclusa, non è un elemento accessorio. È un moltiplicatore di disfunzioni che incide direttamente sull’effettività del diritto di difesa e contribuisce, in modo significativo, anche alla dilatazione dei tempi del processo.
Quando l’infrastruttura nel suo complesso rivela criticità strutturali, e la prossimità, anche tecnologica, tra la magistratura requirente e quella giudicante, si accompagna la speculare distanza del difensore e della parte assistita, non è più in gioco solo un problema organizzativo.
Perché anche l’architettura tecnologica, in fondo, non è neutra: o garantisce parità, o la compromette.
Roberto Randazzo
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Le occasioni sfumano, i sistemi restano: il portale dei depositi telematici e le asimmetrie del processo penale digitale

Data di pubblicazione:
27 mar 2026
Il recente esito referendario sembra aver consegnato un messaggio chiaro: la separazione delle carriere non è, oggi, il nodo centrale della Giustizia, ma solo un tema divisivo, ideologico e, per il cittadino medio, anche piuttosto astratto.
Bene, ci si inchina dinanzi al Volere Sovrano del Popolo Italiano.
Nel prendere atto di tale “scelta”, non resta che spostare lo sguardo, quindi, su ciò che dovrebbe essere immediatamente percepibile, quantomeno dagli addetti ai lavori, ovvero quei problemi concreti, che non hanno nulla di teorico, ma sono “lacrime e sangue”, e che ogni avvocato si trova ad affrontare quotidianamente (nell’interesse del proprio assistito), perché incidono direttamente sul diritto di difesa.
Problemi meno visibili nel dibattito pubblico (sui quali il Popolo Italiano non è chiamato a decidere), ma estremamente reali per chi, nel sistema giustizia, ci vive ogni giorno.
Uno di questi, tra gli altri, è il Portale dei Depositi Telematici.
Il P.D.T. nasce formalmente nell’alveo della digitalizzazione del processo penale, trovando il suo fondamento normativo primario nell'art. 111-bis del codice di procedura penale (introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia - D.lgs. n. 150/2022), che sancisce il principio dell'obbligatorietà del deposito telematico per atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento. La sua disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, che ha modificato il precedente D.M. 44/2011, definendo le regole tecniche del sistema.
Ma la sua genesi reale è diversa: è figlio dell’emergenza sanitaria. Non di una visione organica, ma della necessità, imposta dal Covid-19, di non fermare l'attività giudiziaria attraverso la legislazione emergenziale (in particolare, il D.L. n. 137/2020, il celeberrimo “Decreto Ristori”).
Prima di allora, è bene ricordarlo senza indulgenze, nel processo penale non era consentito l’uso della PEC nemmeno per i depositi difensivi ordinari; una chiusura culturale, prima ancora che tecnica, che ha segnato per anni il rapporto tra difesa e strumenti digitali. Il P.D.T., dunque, non rappresenta un punto di arrivo, ma un compromesso tardivo, la cui implementazione è stata accelerata più dalla necessità che da una ponderata progettazione sistemica. In poche parole, dopo l’esperimento dettato dal Covid-19, non si poteva più tornare indietro.
Il problema è che, a distanza di anni, quel compromesso è rimasto tale.
Il Portale dei Depositi Telematici, nella sua struttura attuale, è uno strumento monco. Consente il deposito di atti, nulla di più. Non è un ambiente di lavoro, non è un sistema di interlocuzione, non è un vero fascicolo digitale. È, tecnicamente, una “casella evoluta di invio”, priva di qualunque reale interazione sostanziale con il fascicolo processuale. La normativa tecnica stessa lo definisce come lo strumento che "consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento" (decreto 29 dicembre 2023, n. 217], confermando la sua natura unidirezionale.
E qui emerge la prima, macroscopica, frattura: quella con App, lo strumento in uso alla magistratura (giudicante e requirente, per sempre insieme, anche sotto il profilo telematico).
Il sistema della magistratura consente una gestione integrata del fascicolo, la consultazione dinamica degli atti, l’annotazione, l’organizzazione del lavoro giudiziario. È, in altri termini, uno strumento vivo (anche se, si sente dire dagli interessati, mal funzionante), pensato per accompagnare il processo decisionale. Il P.D.T., invece, si limita a ricevere documenti, senza restituire nulla: nessuna visibilità effettiva sullo stato del fascicolo, nessuna certezza sull’inserimento tempestivo degli atti, nessuna interazione reale.
L’avvocato deposita, ma non vede, trasmette, ma non interagisce; il sistema acquisisce (quando funziona), ma non risponde.
Due sistemi che, quindi, coesistono ma non comunicano; questa asimmetria, già in passato oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale (con sentenza n. 96 del 20/04/2022, che ha auspicato il superamento della "irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata"), si ripropone oggi sul piano tecnologico.
Questa incomunicabilità non è solo tecnica, è culturale. Riflette una concezione del processo penale in cui la difesa, di fatto, resta esterna al flusso informativo principale. E quando si passa dal piano teorico a quello pratico, le criticità si moltiplicano.
Chi utilizza quotidianamente il P.D.T. conosce bene la fragilità del sistema: malfunzionamenti frequenti, impossibilità di accedere, rallentamenti, blocchi nelle fasi di upload, ricevute tardive o incomplete. Non è raro che il deposito, formalmente inviato nei termini, risulti “non pervenuto” o non correttamente associato al fascicolo; il tema della prova del deposito, in un sistema che dovrebbe garantire certezza e tracciabilità, diventa paradossalmente fonte di ulteriore contenzioso.
La giurisprudenza di legittimità è sempre più spesso chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze di tali disservizi. Se da un lato si è affermato un principio di garanzia, volto a non far ricadere sulla parte le conseguenze di un ritardo del sistema, dall'altro la necessità di un intervento del giudice dimostra la criticità strutturale.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’eventuale scarto temporale tra l’inserimento degli atti e il successivo rilascio della ricevuta di deposito non può gravare a carico della parte impugnante, allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell’avvenuto invio (Cass. Pen., Sez. 5, N. 40474 del 16-12-2025). Questa sentenza, pur lodevole, evidenzia il paradosso: l'affidabilità del sistema è così precaria da richiedere un'interpretazione correttiva basata sui principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 CEDU) per evitare un "eccessivo formalismo" e la creazione di "barriere che impediscono ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito"
Ai malfunzionamenti occasionali si aggiungono problemi di carattere strutturale, come la tipizzazione rigida degli atti, spesso inadeguata per la complessità del processo penale, che non contempla voci specifiche per istituti fondamentali come, per esempio, le conclusioni della parte civile (vi pare poco?).
Non solo: v’è anche la difficoltà di gestire allegati voluminosi, o determinati tipi di formato dei files, nonché la mancanza di un sistema efficiente di amministrazione delle versioni degli atti e, soprattutto, l’impossibilità di interagire con il fascicolo in modo analogo a quanto avviene nel processo civile telematico, dove il difensore può consultare, verificare, controllare in tempo reale eventuali depositi di altri soggetti processuali.
Il confronto con il processo civile, infatti, è inevitabile. Il P.C.T., pur con le sue criticità, ha costruito negli anni un ecosistema in cui il fascicolo è realmente condiviso, accessibile, trasparente. Nel penale, invece, la digitalizzazione si è fermata all’invio dell’atto (talvolta nemmeno quello, visto che, ad esempio, si è obbligati a depositare in cancelleria le copie cartacee del ricorso per cassazione).
Si obietta, talvolta, che il processo penale è diverso da quello civile, che ha finalità differenti, che impone cautele ulteriori, che non può essere semplicemente “trasposto” in digitale secondo le logiche del processo civile telematico. È un’osservazione, in linea teorica, condivisibile ma, nei fatti, un falso problema.
Se vi sono esigenze di riservatezza, esse riguardano semmai il fascicolo della Procura della Repubblica, che per sua natura richiede limiti di accesso, vincoli di segretezza, filtri ben precisi. Ma proprio per questo, quel fascicolo potrebbe essere strutturalmente distinto, con livelli di accesso differenziati e coerenti con la fase procedimentale.
Diverso è il discorso per il fascicolo del giudice, che è, per definizione, conoscibile dalle parti, consultabile in cancelleria. È il luogo in cui si forma la decisione. Non si comprende, allora, per quale ragione non possa essere reso accessibile, fruibile e consultabile anche in via telematica (senza bisogno della c.d. richiesta di accesso agli atti, che deve essere autorizzata, ma per il sol fatto di essere nominati), senza limiti temporali, secondo criteri del tutto analoghi a quelli già sperimentati, con successo relativo ma concreto, nel processo civile.
Il limite, dunque, non è nella natura del processo penale, ma nella mancanza di una reale volontà di costruire un sistema che includa, davvero, la difesa nel flusso informativo.
Tutto questo, tra l’altro, avviene - ed è forse l’aspetto più scoraggiante - in un clima di sostanziale indifferenza, anche perché il malfunzionamento del P.D.T. non è percepito come un problema sistemico, visto che non incide direttamente sull’organizzazione del lavoro giudiziario, che si poggia su strumenti diversi.
Ma per l’avvocato, e per il cittadino che rappresenta, quel malfunzionamento è determinante. È il rischio di un termine non rispettato per cause non imputabili, è l’incertezza sull’effettiva acquisizione di un atto difensivo, è la compressione, di fatto, del diritto di difesa.
La giurisprudenza è estremamente rigorosa nel sanzionare l'errore del difensore (come nel caso di un'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso negli elenchi ministeriali, ritenuta inammissibile anche se pervenuta all'ufficio corretto - Cass. Pen., Sez. U, N. 6565 del 18-02-2026), e questo "iperformalismo digitale" (Cass. Pen., Sez. 5, N. 40474 del 16-12-2025) diventa intollerabile quando il rischio dell'errore è aggravato dall'inaffidabilità dello strumento imposto per legge.
In questo senso, il P.D.T. non è solo un problema tecnologico, ma un problema di garanzie che si inserisce in un quadro più ampio, quello delle disfunzioni del sistema giustizia che - messa in soffitta la separazione delle carriere - tutti si impegnano, con entusiasmo, a risolvere al più presto!
Il primo di tutti, ovvero quello che riscuote più audience, riguarda l’eccessiva durata dei processi che, mi permetto di osservare, raramente dipende da avvocati e imputati (nonostante la vulgata al proposito!), ma da disfunzioni organizzative, carenze di personale, notifiche non eseguite, trasferimenti di magistrati, udienze con decine e decine di processi che, pertanto, non si concluderanno mai, fissazioni in appello dopo anni e anni di attesa etc.
Vedremo.
Certo, i problemi della Giustizia sono molti, e il rischio è che ve ne sia sempre uno più importante e urgente da risolvere rispetto a quello attenzionato; ragionando così, però, non si concluderà mai nulla.
Un sistema telematico inefficiente, App dei magistrati inclusa, non è un elemento accessorio. È un moltiplicatore di disfunzioni che incide direttamente sull’effettività del diritto di difesa e contribuisce, in modo significativo, anche alla dilatazione dei tempi del processo.
Quando l’infrastruttura nel suo complesso rivela criticità strutturali, e la prossimità, anche tecnologica, tra la magistratura requirente e quella giudicante, si accompagna la speculare distanza del difensore e della parte assistita, non è più in gioco solo un problema organizzativo.
Perché anche l’architettura tecnologica, in fondo, non è neutra: o garantisce parità, o la compromette.
Roberto Randazzo
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